(1) Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubblico, ramo strade o demanio idrico.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dai gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali con i proprietari dei terreni, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
(3) Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 2 e comunque entro 36 mesi dalla stessa, i fondi di proprietà privata su cui insistono piste ciclabili o itinerari ciclopedonali intercomunali ai sensi del decreto del presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, sono acquisiti al demanio pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e fino alla loro acquisizione i fondi sono occupati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 3)