(1) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 6) e le zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, classificate o designate come tali, costituiscono zone facenti parte della rete ecologica europea.
(2) Le zone di cui al comma 1 fanno parte di una delle quattro categorie di comprensorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).
(3) Nelle zone facenti parte della rete ecologica europea è vietato ogni tipo di caccia all'avifauna migratoria nonché con bossoli in materiale plastico. Se trattasi di zone umide, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle stesse, fatta eccezione per le munizioni nichelate. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, su proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, può estendere il divieto di prelievo anche ad altre specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4, comma 1, nonché disporre ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia.
(4) Qualora le zone facenti parte della rete ecologica europea ricadano all'interno di oasi di protezione o di bandite, si applicano le norme più restrittive fissate per tali aree protette o previste dai rispettivi strumenti di pianificazione.38)