(1) Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate in osservanza della disciplina prevista dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. Il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia effettua la comunicazione di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore.
(2) La confisca di fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente avviene ai sensi dell’articolo 11. 143)