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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 35 (Tutela della fauna selvatica dai cani)

(1)  I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito,  i cani coinvolti nella caccia alla volpe organizzata dall’amministratore del corrispondente distretto venatorio dopo il 15 dicembre,  i cani da leva e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, i cani utilizzati per il censimento della consistenza faunistica disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI e quelli utilizzati nell’esercizio delle battute di caccia di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), o nella ricerca autorizzata di cui all’articolo 11, comma 9. La stessa deroga vale anche, durante il loro lavoro, per i cani pastore, i cani da valanga e della protezione civile nonché per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto  nonché per i cani da caccia impiegati dagli agenti di vigilanza venatoria. Chi viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche. 116)

(2)  I gestori delle riserve delimitano delle aree per l'addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.

(3)117)

116)
L'art. 35, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 13, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 16, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
117)
L'art. 35, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, successivamente modificato dall'art. 2, comma 17, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14, ed infine abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
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