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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 31 (Vigilanza venatoria)

(1)  La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo forestale provinciale63), ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(2)  Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite possono essere assunti uno o più agenti venatori per più riserve di diritto (comunità di riserva), purché sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l'agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l'assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall'Associazione. 100)

(3)  L'Assessore competente può autorizzare per singole riserve o comunità di riserva deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente. 101)

(4)  Qualora in una riserva non venga garantita la regolare e prevista vigilanza venatoria per un periodo superiore a tre mesi, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, previa diffida all'Associazione competente, revoca i permessi di caccia rilasciati. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, sono effettuati dagli agenti venatori di professione nonché dagli appartenenti al Corpo forestale a tal fine incaricati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia. 102)

(4-bis)  103) 

(5)  Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma 1 rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.104) 

63)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
100)
L’art. 31, comma 2, è stato così modificato dall’art. 16, comma 1, lettera a), della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
101)
L’art. 31, comma 3, è stato così modificato dall’art. 16, comma 1, lettera b) della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
102)
L'art. 31, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 13, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
103)
L'art. 31, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
104)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
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