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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 27 (Piano di abbattimento, valutazione dei trofei e rassegna di gestione) 93) 

(1)  La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.94) 

(1-bis)  Le riserve informano i cacciatori sull’attuazione dei piani di abbattimento. Ogni cacciatore deve informarsi sullo stato di attuazione dei piani di abbattimento prima di ogni uscita di caccia.  95)

(2)  La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del comprensorio, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

(3)  Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 24 viene effettuato sulla base delle liste di prelievo e delle valutazioni dei trofei; a tal fine si devono presentare i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l’anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia. Per la selvaggina rinvenuta morta vanno redatte liste separate. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti gli obblighi di documentazione e di vigilanza. 96)

93)
La rubrica dell'art. 27 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 10, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
94)
L'art. 27, comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
95)
L'art. 27, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
96)
L'art. 27, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 11, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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