Pubblicato nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Il personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato, in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, agli uffici della Provincia di cui all'articolo 15 di quest'ultima legge provinciale, escluso quello del ruolo sanitario, è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1985 nei corrispondenti ruoli provinciali.
(2) L'inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A) della presente legge.
(3) Ai fini del comma precedente e per coprire le ulteriori esigenze degli uffici della ripartizione VIII dell'Amministrazione provinciale il ruolo amministrativo provinciale, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, nonché i ruoli speciali dei servizi tecnici e dei servizi sociali, sono aumentati delle unità indicate nella tabella B) allegata alla presente legge.