Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.
(1) (2)4)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un fondo di dotazione. Tale fondo dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.5)
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.