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d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

Art. 7 (Decadenza, rinuncia e revoca della concessione) 34)

(1)  Con decreto dell'Assessore provinciale competente è pronunciata la decadenza della concessione quando il titolare perde i requisiti previsti all'articolo 6.

(2)  La decadenza può essere pronunciata quando il titolare della concessione:

  1. sia stato soggetto a più sanzioni amministrative previste dalla presente legge;
  2. non dia corso ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale in base alla normativa vigente;
  3. non ottemperi agli obblighi che derivano dall'applicazione della presente legge.

(3)  Nei casi previsti dal comma precedente la decadenza può essere pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rimasta senza effetto nel termine prescritto.

(4)  La rinuncia alla concessione può essere accettata con decreto dell'Assessore provinciale su richiesta motivata del concessionario. Nel provvedimento di revoca vanno stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dei servizi.

(5)  È fatta salva la facoltà di revocare la concessione da parte dell'Assessore provinciale nei casi in cui vengano meno le ragioni di pubblico interesse.

(6)  Nel caso di revoca, anche parziale, della concessione o di rinuncia da parte di concessionari che non ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e nel caso di rinuncia motivata da modifiche dei programmi di esercizio che compromettono l'economico utilizzo delle risorse aziendali, viene riconosciuto un indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo non può risultare superiore al prodotto tra il costo standard fissato per l'esercizio ai sensi dell'articolo 17 e le vetturechilometro/anno oggetto della revoca o della rinuncia. L'indennizzo è determinato dalla Giunta provinciale sentito l'ufficio provinciale competente.35) 

(7)  Il mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, o la decadenza della concessione non comportano diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario eventualmente subentrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile del precedente concessionario.

(8)  Il concessionario che cessa in tutto o in parte dal servizio deve trasferire al concessionario subentrante i beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali, individuati dall'ente concedente come funzionali all'effettuazione del servizio, al prezzo costituito dall'eventuale importo non ancora ammortizzato del finanziamento effettuato dal concessionario cessante.36) 

34)
Vedi l'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
35)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 23 ottobre 1991, n. 28, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.P. 19 novembre 1993, n. 24.
36)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 14 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, e successivamente sostituito dall'art. 28 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
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