In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 161)
Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 5 dicembre 1985, n. 55/Numero straordinario.

Art. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione provinciale e imprese di trasporto)     25) delibera sentenza

(1)  L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge assume i seguenti obblighi:

  • a)  effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell'orario provinciale dei servizi. Qualora non disponga delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale; 26)
  • b)  applicare le tariffe di viaggio regolarmente approvate o autorizzate;
  • c)  definire i rapporti con gli altri concessionari interessati a servizi su percorsi comuni: su di essi non sono ammesse limitazioni di carico o di fermata;
  • d)  utilizzare i contributi con le destinazioni stabilite all'atto della loro concessione,
  • e)  rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i risultati economici della gestione dei servizi di competenza provinciale;
  • f)  adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all'esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali, in modo da garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
  • g)  fornire, con le modalità stabilite dall'ufficio provinciale competente, le seguenti informazioni relative:
    • 1)  alla situazione e all'evoluzione degli organici aziendali e del costo del lavoro sulla base della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta presentata agli uffici fiscali e dei certificati individuali presentati agli uffici previdenziali;
    • 2)  alla situazione e alle variazioni del patrimonio aziendale relativamente all'acquisto e all'alienazione dei cespiti ammortizzabili;
    • 3)  ai programmi di esercizio e alle variazioni anche parziali nello svolgimento dei servizi rispetto all'orario provinciale;
    • 4)  ai passeggeri trasportati a tariffa preferenziale e speciale e agli altri dati relativi alla gestione del sistema tariffario provinciale;
    • 5)  ai passeggeri trasportati a tariffa ordinaria e ai relativi introiti;
  • h)  rilasciare tessere di libera circolazione solo se preventivamente autorizzate dall'Assessore provinciale competente;
  • i)  effettuare il trasporto gratuito degli organi incaricati della vigilanza muniti di tessera di libera circolazione rilasciata dall'Assessore provinciale;
  • l)  munire il personale a contatto con il pubblico di apposito contrassegno distintivo di identificazione le cui caratteristiche sono determinate con decreto dell'Assessore provinciale;
  • m)  stipulare assicurazione contro incendio e furto dei beni aziendali, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti alle persone e alle cose trasportate. L'assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati alle persone, animali e cose non trasportate. L'Assessore provinciale fissa con suo decreto i massimali di copertura dei rischi;
  • n)  svolgere i servizi secondo le modalità indicate nei decreti di autorizzazione all’effettuazione dei servizi trasporto pubblico di cui agli articoli 2 e 4; 27)
  • o)  comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare l’ufficio competente nell'espletamento del proprio compito; 27)
  • p)  rispettare le disposizioni stabilite dall’assessore provinciale competente relative alla colorazione degli autobus e degli autosnodati destinati ai servizi pubblici di linea nonché agli spazi per la pubblicità sugli autobus urbani, suburbani ed extraurbani. 28)

(2)  Alle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico ai sensi della presente legge, l'Amministrazione provinciale:

  1. autorizza, nei limiti delle esigenze di riorganizzazione dei servizi e, più in generale, del pubblico interesse, programmi di esercizio commisurati alle risorse aziendali e/o consortili;
  2. stabilisce, nell'ambito dei programmi annuali, livelli tariffari e contributivi nella misura necessaria ad assicurare, nel rispetto e nei limiti di quanto disposto dalla presente legge, il regolare svolgimento dei servizi e l'equilibrio economico della gestione delle singole imprese o di loro consorzi.
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 562 - Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli
25)
Vedi L'art. 60, comma 1, della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.
26)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 38, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
27)
Le lettere n) e o) dell'art. 5, sono state aggiunte dall'art. 23, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
28)
La lettera p) dell'art. 5, comma 1, è stata inserita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionEsercizio dell'attività di trasporto di competenza provinciale
ActionActionArt. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione provinciale e imprese di trasporto)     
ActionActionArt. 5/bis   
ActionActionArt. 6 (Provvedimenti di concessione)   
ActionActionArt. 6/bis
ActionActionArt. 7 (Decadenza, rinuncia e revoca della concessione) 
ActionActionArt. 8  
ActionActionProvvedimenti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi di trasporto pubblico e della gestione delle imprese di trasporto
ActionActionTariffe di trasporto e interventi finanziari
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionCoordinamento con altre disposizioni di legge
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2023, n. 24
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico