(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, anche mediante una società a partecipazione maggioritaria della Provincia, la costituzione di un'agenzia provinciale per la mobilità.
(2) L'agenzia provinciale per la mobilità promuove e coordina, per conto della Provincia, le modalità del trasporto pubblico locale, cura i rapporti con i concessionari e provvede all'attuazione degli indirizzi politici in materia di trasporto pubblico locale.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente l'agenzia provinciale per la mobilità con un contributo annuale di funzionamento e può mettere a disposizione dell'agenzia provinciale per la mobilità, gratuitamente o con canoni di locazione ridotti, locali ed attrezzature.
(4) Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2008, la spesa massima di 500.000,00 euro (UPB 12100). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è autorizzata con legge finanziaria annuale.22)