(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, valutati in lire un milione relativamente al funzionamento del comitato e della consulta di cui agli articoli 12 e 14, ed in lire 50 milioni relativamente alle spese per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 15, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti rispettivamente al cap. 12125 e al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, che presentano disponibilità occorrente.
(2) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, valutati rispettivamente in lire 2 milioni e in lire 100 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti annualmente ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione, che trovano riscontro nelle previsioni di spesa riportate alla sezione 1, settore 2, del bilancio pluriennale 1983 - 85 della Provincia.
(3) Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le disponibilità dei futuri bilanci annuali e pluriennali della Provincia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.