Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Il personale della I qualifica professionale settore tecnico - con incarico di coordinamento, è inquadrato nella VIII qualifica funzionale e corri spondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturata o comunque riconosciuta utile ai fini della progressione in carriera presso l'amministrazione di provenienza, dedotti anni sei, mesi cinque e giorni 29.
(2) Il personale della II qualifica professionale è inquadrato nella VI qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo speciale dei servizi tecnici, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.
(3) Il personale rivestente la qualifica di operatore tecnico è inquadrato nella IV qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.
(4) Il personale rivestente la qualifica di agente tecnico è inquadrato nella II qualifica funzionale e corrispondente livello retributivo provinciale del ruolo amministrativo, con l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti biennali spettanti in relazione all'anzianità di ruolo maturata o comunque riconosciuta dall'amministrazione di provenienza secondo lo sviluppo economico provinciale.