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d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 21)
Servizio provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.

Art. 12 (Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro)

(1) Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

(2) Esso è composto:

  • a)  dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell' ambiente, con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;
  • b)  dal direttore della Ripartizione XI, o da un suo delegato, e da sei funzionari tecnici in rappresentanza degli uffici n. 82, 83, 84, 180, 193 e 194 dell' allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore competente; 8)
  • c)  da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa; 8)
  • d)  da un medico esperto in igiene e sanità pubblica, designato dall' Assessore provinciale competente in materia di sanità;
  • e)  da un rappresentante per ogni servizio delle unità sanitarie locali, di cui al n. 1, lettera A, dell' articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, designati dalle unità sanitarie locali stesse;
  • f)  dai funzionari tecnici in rappresentanza degli Uffici, di cui ai n. 145, 146 e 147 dell' allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, del laboratorio provinciale, designati dall'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente;
  • g)  da un medico in rappresentanza del laboratorio provinciale, designato dall' Assessore competente in materia di sanità.

(3) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.

(4) Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

(5) Il comitato può avvalersi per l'esame di determinati problemi, dell'opera di esperti e sentire i rappresentanti di enti e categorie interessati.

(6) Alle riunioni del comitato, in caso di trattazione di ricorsi, sono invitati a partecipare con voto i sindaci ed i presidenti delle unità sanitarie locali o i loro delegati, territorialmente interessati.

(7) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.

(8) I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano saranno sostituiti.

(9) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come è rappresentata in Consiglio provinciale.

(10) Per il funzionamento del comitato si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 69), e successive modifiche.

8)

Le lettere b) e c) sono state sostituite dall'art. 8 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

9)

Vedi l'art. 4 della L.P. 19 marzo 1991, n. 6.

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