(1) Gli esperti in materia di lavoro, di cui all'articolo 1, terzo comma, della presente legge, devono essere scelti tra le persone iscritte in un apposito elenco che viene istituito presso l'Amministrazione provinciale.
(2) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli esperti in materia di lavoro, gli interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della giunta provinciale comprovando di possedere:
(3) Le iscrizioni nell'elenco e le cancellazioni dall'elenco vengono disposte dal Presidente della giunta provinciale.
(4) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato ad istituire dei corsi di perfezionamento degli esperti iscritti nell'elenco ai sensi dei precedenti commi. A tal fine si applicano le disposizioni della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, la vigilanza tecnica e amministrativa dei corsi è esercitata dall'ufficio mercato del lavoro, che provvede altresì a rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 1, settimo comma, di tale legge.