(1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è costituita, nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego, una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale di controllo sul collocamento.
(2) La commissione è composta dal presidente della commissione provinciale per l'impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione può delegare le sue funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro. 5)
(3) Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato partecipa con diritto di voto alle sedute della commissione quando vengono trattate questioni di cui al successivo articolo 5.
(4) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione provinciale.