Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1)(2)(3) 5)
(4) In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi annui di integrazione del canone di locazione, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
Recano modifiche all'art. 2, lett. K), della L.P. 20 agosto 1972, n. 15.