Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) Le persone alle quali prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23 (21 giugno 1978), sono state assegnate aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere autorizzate con delibera della giunta comunale a destinare parte della cubatura, realizzabile o realizzata sull'area assegnata, alla costruzione di un alloggio da affittare alle condizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.
(2) Gli assegnatari che ottengono l'autorizzazione di cui al comma precedente possono beneficiare per l'abitazione popolare da loro realizzata delle agevolazioni edilizie di cui alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.