Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) Per tutte le concessioni edilizie rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'articolo 3 della stessa legge è prorogato di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.