Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1983, n. 60 - Numero Straordinario.
(1) L'articolo 7/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, introdotto dall'articolo 43 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene soppresso.
(2) In deroga al primo comma, la stessa norma si continua ad applicare per tutti i beneficiari ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali fino al 31 maggio 1983.