(1) L' U.S.L., attraverso i servizi veterinari di cui all'articolo 15 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicura la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato o alla Provincia, ivi comprese quelle già di competenza degli uffici del veterinario provinciale e del veterinario comunale, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.