(1) L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta per ciascun settore da un veterinario, il quale può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale.
(2) Il Presidente della giunta provinciale propone al Commissario del Governo in Bolzano l'attribuzione, nelle forme di legge, della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni di cui alla presente legge.
(3) I relativi nominativi sono indicati al Presidente della giunta provinciale dai presidenti dei comitati di gestione delle U.S.L. sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza.