(1) Le graduatorie relative ai trasferimenti, distinte per gruppi linguistici, sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
(3) Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta provinciale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
(4) In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
(5) Il Presidente della giunta provinciale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alle lettere c) e d) del precedente articolo 18.
(6) Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.
(7) I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati oltre ai concorrenti anche alle Unità Sanitarie Locali interessate e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.