(1) I posti nella pianta organica dell'azienda sanitaria, considerati per gruppi di posizioni funzionali, livelli o incarichi dirigenziali secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. 2)
(1/bis) La distribuzione dei posti di cui al comma 1 avviene sulla base della consistenza dei gruppi linguistici nel rispettivo comprensorio sanitario, tenendo conto dei servizi con bacino d'utenza provinciale. 3)
(2) Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale individua i gruppi di posizioni, i livelli ed i livelli dirigenziali, distinti per ruolo o area di contrattazione. 4)
(3)(4) 5)
(5) A ciascuno dei tre gruppi linguistici deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti della pianta organica dell'azienda sanitaria con riferimento ai singoli comprensori sanitari, nei limiti a essi spettanti ai sensi del comma 1. Il Direttore generale provvede ai necessari conguagli tramite ridistribuzione della riserva proporzionale provinciale dei posti all'interno dell'azienda sanitaria. Per urgenti e improrogabili esigenze di servizio, i posti eccedenti il numero complessivo della distribuzione della proporzionale provinciale possono essere assegnati anche in deroga alle disposizioni sulla proporzionale etnica previa autorizzazione della Giunta provinciale, fatto salvo il successivo conguaglio nell'ambito dei posti presi in considerazione ai fini del calcolo della proporzionale etnica. 6)
(6) Tutte le graduatorie previste dalla presente legge devono essere distinte per singoli gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino. 7)
(7) I rapporti proporzionali linguistici contemplati dal presente articolo vanno osservati anche nelle assunzioni di personale straordinario, previste dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero per la copertura di posti comunque denominata. 8)