(1) Si definiscono centri giovanili ai sensi della presente legge quelle infrastrutture del servizio-giovani che sono destinate ad offrire e a rendere possibile un programma differenziato per i giovani frequentatori. Detti centri devono tenere a soddisfare le esigenze di impiego del tempo libero, di formazione e comunicazione dei giovani e di stimolare il loro spirito di iniziativa. Essi devono essere accessibili a tutti i giovani e diretti di norma da esperti in campo pedagogico operanti a tempo pieno. I centri giovanili costituiscono un'infrastruttura del servizio-giovani di Comuni aventi funzione centrale di coordinamento; essi devono altresì considerare le specifiche esigenze dei giovani pendolari.
(2) I punti di incontro sono infrastrutture che hanno la specifica funzione di favorire e promuovere l'organizzazione di attività giovanili a livello locale. Essi offrono ai giovani frequentatori la possibilità di attività differenziate, dispongono di autonomia logistica e organizzativa e devono essere aperti ai giovani del circondario.
(3) I centri ed i punti di incontro per giovani, realizzati con finanziamenti ai sensi della presente legge, sono gestiti da organizzazioni che dispongano dei requisiti di cui all'articolo 9. Gli enti finanziatori hanno diritto a designare un loro rappresentante dell'organo esecutivo dell'organizzazione, con voto consultivo. La maggioranza dei componenti dell'organo esecutivo dell'organizzazione è costituita, di norma, da giovani di età non inferiore a 18 e non superiore a 30 anni. Nel regolamento di gestione della struttura deve, comunque, essere garantita la partecipazione e la corresponsabilità dei giovani.8)
(4) Ai fini di promuovere e garantire la propria identità etnica, ogni gruppo linguistico ha il diritto di istituire propri centri giovanili e punti d'incontro.