(1) La Provincia promuove strutture relative al servizio-giovani, ai sensi del precendente articolo 5, lettera a), ed ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, qualora:
(2) Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici scolastici e di centri culturali e civici devono essere previsti, nei limiti del possibile e in quanto necessario, locali autonomi dal punto di vista funzionale per le attività promozionali del servizio-giovani.6)
(3) (4) 7)