(1) Per le finalità di cui all'articolo 2/bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.