(1) Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
(2) Nel caso di ricidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni; nel caso di ricidiva reiterata può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
(3) L'accertamento delle infrazioni è demandato alle persone incaricate della vigilanza ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le sanzioni sono determinate e irrogate dall'Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni procedurali della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.