Pubblicato nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.
(1) I contributi di cui all'articolo 2 verranno concessi con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche. Per le domande di contributo di cui all'articolo 2, punto 3, nonché all'articolo 3, punto 2, la commissione deve sentire gli uffici provinciali competenti per le rispettive materie.
(2) Per la liquidazione e il pagamento dei contributi di cui all'articolo 5 della presente legge e agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, si applicano per analogia le norme degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, in materia di contabilità.
(3) Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è soppresso.