(1) Per assicurare la realizzazione delle finalità del Servizio sanitario provinciale con il metodo della programmazione e secondo il criterio della corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, la Provincia e le unità sanitarie locali provvedono ad organizzare, nell'ambito del sistema informativo provinciale, un sistema informativo sanitario.
(2) Il sistema informativo sanitario è costituito dall'insieme delle attività e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni riguardanti:
- la condizione di salute della popolazione e i fattori che determinano gli stati di malattia e di rischio;
- la consistenza delle strutture sanitarie e gli aspetti di funzionalità dei servizi in relazione all'andamento della domanda;
- gli aspetti economico-finanziari del funzionamento del sistema;
- l'articolazione e il funzionamento dei servizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione.
(3) Il sistema informativo, quale strumento al servizio della politica sanitaria e della gestione delle risorse, nonché per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, si articola a livello provinciale e di unità sanitaria locale con funzioni e caratteristiche determinate nell'ambito della programmazione provinciale conseguente ai programmi specifici di cui al primo comma dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
(4) La realizzazione del sistema informativo viene attuata gradualmente in conformità ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale e di quello provinciale.
(5) I comuni sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione, utili ai fini della programmazione sanitaria e per la gestione dei servizi sanitari. La Giunta provinciale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.