Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1980, n. 35.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, si provvede per l'esercizio medesimo mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27.
Nel bilancio di previsione per l'anno 1980 sarà istituito un apposito capitolo di spesa afferente le erogazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 1 con lo stanziamento fino a lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi lo stanziamento da iscrivere in bilancio sarà stabilito annualmente con la legge finanziaria, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui perfezionati dai comuni e dai consorzi dei comuni.