(1) Per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio del pascolo su beni di uso civico è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1,55 per ogni capo bovino o equino e di Euro 0,775 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 51,645.27)
(2) La sorveglianza sull'applicazione della disciplina di cui al comma 1 viene eseguita dal personale provinciale forestale.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale foreste.28)