(1) I beni di uso civico di cui all’articolo 11, lettera b), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , possono essere concessi in affitto in base alle disposizioni vigenti, dati in concessione o essere venduti ai sensi delle disposizioni della presente legge.
(2) I beni di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, la cui ripresa decennale di legname, definita dall’autorità competente in base ai piani silvo-pastorali o alle schede boschive, non superi i 50 mc all’anno, possono essere iscritti nell’elenco ufficiale delle comunioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, ed amministrati secondo la disciplina ivi contenuta.
(3) Nel caso di scioglimento dell’amministrazione dei beni di uso civico gli aventi diritto continuano nel godimento dei beni e continuano a partecipare alla loro amministrazione.
(4) In presenza di entrate di lieve entità l’amministrazione dei beni di uso civico può rinunciare alla stesura di un bilancio nelle forme previste dalle vigenti norme ed applicare una procedura semplificata secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale.
(5) Su richiesta dell’organo amministrativo dei beni di uso civico, corredata dalla relativa deliberazione, il tesoriere può concedere anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. 26)