(1)A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2, al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’Agenzia per la famiglia.
(2) La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e dell’Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.
(3) La Provincia può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d’investimento. 3)