Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.
(1) In sede di prima applicazione della presente legge, il posto di direttore del Servizio è conferito per chiamata dalla Giunta provinciale a persona in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile o in neurologia, scegliendola tra i sanitari che rivestivano analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36. Per l'attribuzione del posto si può prescindere dal limite di età. Qualora nessuno dei sanitari degli enti di cui agli articoli 35 e 36 transiti nei ruoli della Provincia, la Giunta provinciale provvede alla nomina per chiamata del direttore del Servizio, scegliendolo tra persone estranee all'Amministrazione, purché in possesso dei predetti requisiti.
(2) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di dirigente del settore psico-pedagogico è conferito per chiamata dalla Giunta provinciale a persona in possesso di diploma di laurea in psicologia o pedagogia, e con un tirocinio non inferiore a tre anni in un servizio di riabilitazione, scegliendola tra il personale che svolgeva analoghe funzioni presso gli enti indicati nei precedenti articoli 35 e 36.