(1) La delegazione provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo (E.N.P.M.F.) è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la stessa decorrenza le relative funzioni sono assunte dalla Provincia.
(2) Il personale dipendente dell'ente di cui al comma precedente, anche incaricato o temporaneo con orario di almeno 6 ore giornaliere o 30 settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è immesso, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni successivi a tale data, e prescindendosi dai limiti di età, nel ruolo speciale del servizio socio-sanitario e riabilitativo per minorati o rispettivamente nel ruolo del personale educatore-assistente della Provincia, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti.
(3) Ha titolo per ottenere l'inquadramento in ruolo di cui al comma precedente anche il personale già assunto dall'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo, delegazione di Bolzano, e che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino la propria attività, anche con incarico libero-professionale, all'interno di équipes medico-psicopedagogiche operanti nell'ambito delle strutture scolastiche della provincia di Bolzano, secondo apposite convenzioni intervenute tra il consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano e il Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente la Provincia autonoma di Bolzano, a condizione che l'attività sia stata prestata per almeno due anni scolastici, anche discontinui, all'entrata in vigore della presente legge.
(4) Analogo titolo spetta al personale comandato o messo a disposizione da parte di pubbliche amministrazioni presso la delegazione di Bolzano dell' E.N.P.M.F. stesso o il consorzio anzidetto e che abbia operato nelle medesime strutture, sempre per lo stesso periodo di tempo.
(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.