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b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 651)
Servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati

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1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.

Art. 35 (Assunzione dei servizi gestiti dal consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano)

(1) In caso di soppressione o scioglimento del consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano, i relativi servizi e il personale ad essi addetto sono trasferiti alla Provincia, a decorrere dalla stessa data stabilita nel provvedimento di soppressione. In tal caso i beni del consorzio vengono devoluti alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 1972, n. 9.

(2) La Provincia, con decorrenza dalla medesima data di cui al comma precedente, subentra nei rapporti attivi e passivi che risultano direttamente collegati alla gestione dei servizi, alle attività e ai compiti istituzionali del consorzio stesso.

(3) Con effetto dalla stessa data indicata nel primo comma, il personale sanitario-tecnico ed amministrativo di ruolo del consorzio è inquadrato nel ruolo speciale del personale sanitario-tecnico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ed in quello amministrativo dell'Amministrazione provinciale, facendo salvi la posizione di stato giuridico e il trattamento economico del personale trasferito e prescindendosi dai limiti di età.

(4) Il personale incaricato o temporaneo dello stesso consorzio, con incarico di almeno sei ore giornaliere o trenta settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e prescindendosi dai limiti di età, nei corrispondenti ruoli provinciali, con inquadramento nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo cui ha diritto in base ai titoli di studio e di specializzazione posseduti, purché in possesso di ogni altro requisito per l'ammissione al pubblico impiego, e previo superamento di un esame-colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(5) Ai fini della durata minima dell'orario giornaliero o settimanale di cui al comma precedente, e computato anche il servizio prestato dal personale presso la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici.

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