(1) Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474
(2) Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.
(3) Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera b) la commissione sanitaria di cui all'articolo 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'Assessorato provinciale per la sanità, corredata dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.48)