Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Per i medici consultoriali in servizio al 31 dicembre 1975 presso il soppresso comitato provinciale O.N.M.I. di Bolzano si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976 il trattamento previsto dall'accordo nazionale sottoscritto il 28 maggio 1974 tra gli enti mutualistici, la federazione nazionale dell'Ordine dei medici e il sindacato medici ambulatoriali e approvato in data 14 febbraio 1975 dai ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, con l'esclusione delle indennità di accesso previste dallo stesso accordo. A decorrere dalla stessa data vengono liquidate agli stessi le indennità chilometriche per l'uso della propria autovettura nella misura e con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 11 della presente legge.
(2) I compensi e le indennità chilometriche corrisposti ai medici consultoriali dall' 1° gennaio al 31 dicembre 1976 vengono riliquidati sulla base dei trattamenti previsti dal comma precedente.
(3) L'anzianità di servizio maturata nell' O.N.M.I. è riconosciuta a tutti gli effetti quale servizio prestato presso la Provincia di Bolzano.
(4) Tutti gli incarichi in atto comunque conferiti a medici specialisti in pediatria e ostetricia e ginecologia a partire dall' 1° gennaio 1976 per l'espletamento dei servizi di medicina preventiva materna e infantile verranno sottoposti alla disciplina prevista dalle disposizioni contenute nella presente legge. Ai suddetti medici si applica il trattamento normativo ed economico previsto dall'articolo 11 della presente legge e dal primo comma del presente articolo.