Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) I consultori ostetrico-ginecologici e pediatrici vengono istituiti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) È prevista l'istituzione di uno o più consultori in tutti i comuni della Provincia.
(3) I consultori devono essere ubicati in idonei locali messi a disposizione dai comuni, nei cui territori i consultori stessi sono istituiti. Comuni limitrofi possono anche costituirsi in consorzio ai fini della messa a disposizione dei locali per l'istituzione di un consultorio comune.
(4) Il consultorio ostetrico-ginecologico e il consultorio pediatrico possono essere ubicati nella stessa sede.
(5) I consultori funzionano in giorni e ore determinati dall'Assessorato provinciale competente, dopo aver sentito il parere dei sindaci dei comuni interessati e tenendo conto della densità e delle esigenze della popolazione servita.