(1) È istituito il servizio di medicina preventiva materna e infantile della provincia di Bolzano, indicato nelle successive disposizioni semplicemente con il termine di servizio.
(2) Obiettivi primari del servizio sono la tutela della maternità e della prima infanzia con interventi di prevenzione sanitaria.
(3) Le relative strutture sanitarie a livello operativo comprendono, in primo luogo, i consultori ostetricoginecologici, i consultori pediatrici, i servizi audiofonologici e i servizi ortottici.
(4) Il servizio comprende anche i servizi di medicina preventiva materna e infantile, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e successive modifiche e integrazioni, funzionanti alla data del 31 dicembre 1975.
(5) Tutte le prestazioni dei consultori e dei servizi di cui al terzo comma sono gratuite.
(6) Possono fruire del servizio tutti i cittadini italiani e cittadini stranieri che dimorino sul territorio della provincia di Bolzano.
(7) In sede di attuazione della riforma sanitaria, l'attività del presente servizio dovrà essere integrata nelle strutture delle unità sanitarie locali.