Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
(1) Il direttore sanitario presta la propria opera con servizio a tempo definito nella misura di trenta ore settimanali. Gli è consentito lo svolgimento dell'attività di libera professione e di insegnamento al di fuori dell'orario di servizio.
(2) Allo stesso viene corrisposto il trattamento economico corrispondente alle classi di stipendio previste nell'ambito della qualifica di direttore di divisione secondo i tempi di progressione parametrica indicati nell'allegata tabella, ridotto in proporzione al servizio a tempo definito previsto dal precedente comma.