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a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 291)
Norme concernenti l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Bolzano in materia di attività ricreative

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1)

Pubblicata nel B.U. 11 luglio 1978, n. 34.

Art. 3

(1) Il personale in servizio presso la direzione provinciale dell'ENAL di Bolzano, che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge chiede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, il trasferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nelle corrispondenti carriere del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, conservando l'anzianità giuridica ed economica acquisita o comunque riconosciuta presso l'ente di provenienza.

(2) Al personale immesso nelle qualifiche iniziali ai sensi del precedente comma, è valutata, in virtù del disposto del comma medesimo, l'anzianità come sopra riconosciuta ai fini della successiva progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale.

(3) Nei confronti del personale inquadrato nelle carriere di concetto ed esecutiva, l'anzianità di servizio riconosciuta ai sensi del primo comma è utile agli effetti della progressione in carriera, secondo l'ordinamento provinciale, fino alla qualifica di segretario principale rispettivamente di coadiutore principale, seconda classe di stipendio (pag. 302 rispettivamente 218), e prescindendo dagli scrutini previsti dagli articoli 13 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

(4) Qualora lo stipendio e l'assegno perequativo spettanti in seguito all'inquadramento nel ruolo provinciale risultassero inferiori allo stipendio in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono attribuiti nella qualifica e parametro conseguiti in sede di inquadramento ai sensi dei precedenti commi, gli aumenti biennali strettamente necessari al fine di assicurare un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello percepito all'atto del trasferimento.

(5) L'inquadramento del personale contemplato nel presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento del medesimo alla Provincia di Bolzano.