(1) A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritto all'esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissare ivi barche e attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell'acqua da pesca. Chiunque nell'esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.