(1) I titolari di diritti di pesca che non intendono coltivare di persona l'acqua da pesca né dare in affitto il diritto di pesca, possono nominare un'altra persona quale acquicoltore.
(2) La nomina di un acquicoltore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente per la pesca.