(1) In parziale deroga alla disposizione del primo comma dell'articolo 4 gli stagni e le diramazioni di acque da pesca che servono all'allevamento ed alla detenzione di pesci e la cui comunicazione con l'acqua da pesca non permette nessun passaggio di pesci, ai sensi della presente legge non sono considerate acque da pesca, ma acque chiuse.