(1) Per la vigilanza sulla pesca, per attività volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico provinciale e per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento di pesci, la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 70% della spesa ammessa.33)
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.