(1) Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso di una licenza di pesca valida viene rilasciata la carta d'abilitazione senza sostenere l'esame, a condizione che ne facciano domanda presso l'ufficio provinciale competente per la pesca entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(2) Ciò vale anche per pescatori non residenti nel territorio della provincia che siano titolari di un diritto esclusivo di pesca in provincia o che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano membri di un'associazione di pesca esistente in provincia e che lo siano ancora alla data della presentazione della domanda.