(1) L'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere ed impianti di qualsiasi genere sulle e nelle acque da pesca e di derivazioni d'acqua con utilizzazioni superiori a cinque litri al secondo, lo svaso e lo sgombero del ghiaccio dei laghi artificiali nonché l'estrazione di materiale, che possono danneggiare o pregiudicare i pesci o la pescicoltura, devono essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'ufficio provinciale competente per la pesca. Quest'ultimo, entro i 20 giorni successivi alla data di ricevimento di questa comunicazione, può impartire prescrizioni inerenti alle misure da adottare a tutela della fauna ittica e bentonica, i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, nonché il risarcimento dei danni temporanei e permanenti da effettuarsi, per quanto auspicabile, mediante immissioni di pesce o interventi migliorativi a favore del biotopo acquatico. La presente disposizione non si applica in caso di svasi per fare defluire portate di piena.
(2) Nell'autorizzazione viene determinato, qualora si trattasse di derivazioni o sbarramenti, un residuo minimo d'acqua necessario per la prosecuzione dell'itticoltura, il quale deve rimanere nell'intero tratto d'acqua a valle della derivazione o dello sbarramento. In caso di nuove derivazioni a scopo idroelettrico il predetto residuo minimo d'acqua non può comunque essere inferiore alla quantità di 50 litri al secondo nei corsi d'acqua idonei ad una itticoltura autonoma. La Giunta provinciale nell'interesse della collettività può, con provvedimento motivato, derogare dalle disposizioni del presente comma.
(3) L'autorizzazione deve essere comunicata all'acquicoltore interessato, che deve in ogni caso essere avvisato per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
(4) Contro il provvedimento di cui al comma 1, l'interessato può proporre ricorso all'assessore competente per la pesca entro 30 giorni dalla data della notifica dell'autorizzazione o da quando ne abbia avuta piena conoscenza.
(5) In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo, esse vengono eseguite a cura dell'ufficio provinciale competente per la pesca a spese dell'obbligato. Il contravventore deve, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa ingiunzione da parte del direttore dell'ufficio provinciale competente per la pesca, depositare presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per l'amministrazione provinciale l'importo corrispondente alla spesa prevista dall'apposito progetto predisposto dallo stesso ufficio per l'esecuzione in economia dei lavori occorrenti. Qualora non sia effettuato il deposito, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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