(1) Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello o per la sosta invernale possono, su richiesta dei titolari di diritto di pesca o, col consenso dei medesimi, anche d'ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della Giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati o ordinati dagli acquicoltori per l'allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinate bandite.
(3) Sono bandite di diritto:
- i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;
- acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno;
- tutte le acque da pesca non adatte alla pescicoltura.
(4) I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.
(5) Su corsi d'acqua in condizioni vicine allo stato naturale e che presentano le caratteristiche di cui al comma 1, la Giunta provinciale può imporre limitazioni o un divieto alla circolazione di natanti di qualsiasi tipo ed all'esercizio di altre attività che possono produrre alterazioni persistenti all'ambiente acquatico. Parimenti, la Giunta provinciale può dichiarare come elementi naturali protetti i corsi d'acqua ovvero tratti di essi che presentano condizioni ecologiche particolarmente interessanti o rare per la fauna ittica, vietando la realizzazione di nuove derivazioni d'acqua e di impianti di qualsiasi genere.17)